Ulteriore proroga della riduzione delle accise sui carburanti e dell’IVA al 5% per il metano d’autotrazione
Oggetto: Ulteriore proroga della riduzione delle accise sui carburanti e dell’IVA al 5% per il metano d’autotrazione
Confermate fino al prossimo 18 novembre le misure attualmente in vigore volte a fronteggiare il caro carburanti
Per effetto di due distinti provvedimenti, vengono estese complessivamente fino al prossimo 18 novembre, la riduzione temporanea delle accise sui carburanti nonché l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% sul gas naturale- Metano impiegato per autotrazione, già in vigore (cfr. circ. Aiuti Ter)
In particolare, le misure sono state disposte dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022 LINK, per il periodo dal 1° al 3 novembre pp.vv. e dal D.L. n. 153/2022 che proroga ulteriormente tali disposizioni per il periodo dal 4 novembre al 18 novembre 2022. Entrambe i provvedimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre u.s..
In particolare, si applicheranno le seguenti aliquote d’accisa, già attualmente in essere:
– Benzina: 47,84 centesimi di euro per litro;
– Gasolio per autotrazione: 36,74 centesimi di euro per litro;
– GPL per autotrazione: 18,261 centesimi di euro per chilo;
– Gas Naturale-Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Si conferma, inoltre, che per effetto dei citati provvedimenti, anche per il periodo decorrente dal 1° novembre al 18 novembre pp.vv., non troverà applicazione l’aliquota di accisa del gasolio commerciale usato come carburante (n. 4-bis Tabella A allegata al D.lgs. n. 504/1995), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.
Il Decreto Legge dispone, altresì, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d’accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti saranno tenuti a trasmettere, entro il prossimo 28 novembre, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19-bis D.lgs. n. 504/1995), ovvero per via telematica utilizzando i moduli già predisposti dall’Agenzia delle Dogane (art. 8, comma 6, D.L. n. 115/2022), i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 18 novembre 2022.
Si precisa, a riguardo, che tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di successiva ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 18 novembre 2022.
Al di fuori di tale evenienza, in caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art. 50, comma 1, D.lgs. n.504/1995).
Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d’accisa, nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione, il Garante della sorveglianza dei prezzi continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all’art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico dei richiamati prodotti energetici, praticati nell’ambito dell’intera filiera commerciale.
Infine, si prevede che il Corpo della Guardia di Finanza abbia accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche
commerciali scorrette.