CONVENZIONE SIAE PUBBLICI ESERCIZI PER 2025 – SCADENZA 28 FEBBRAIO
Entro il 28 febbraio 2025 dovranno essere versati alla SIAE i compensi per i diritti degli autori da essa rappresentati, dovuti per la diffusione di musica attraverso radio, televisori ed altri strumenti (musica d’ambiente).
La riduzione SIAE sarà riconosciuta non solo agli alberghi, ma anche alle altre strutture ricettive rappresentate dalla federazione e dalle organizzazioni aderenti, quali ad esempio residence e casealbergo, agriturismo, affittacamere, bed & breakfast e locazioni brevi.
I compensi per l’anno 2025, fissati in base alla consistenza del solo repertorio amministrato da SIAE, sono stati aumentati dello 0,6% per effetto degli incrementi ISTAT. La SIAE ha ritenuto di non applicare e di accantonare i rimanenti punti di inflazione.
L’accordo prevede di regola il pagamento dei compensi in abbonamento annuale, da stipulare tassativamente entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Gli abbonamenti, oltre che annuali, possono però essere stipulati anche semestralmente (entro gennaio o luglio, o il primo mese del semestre di apertura per gli stagionali), trimestralmente (entro i primi 15 giorni di gennaio, aprile, luglio o ottobre) o mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese). In tali ipotesi gli importi dovuti sono ragguagliati rispettivamente al 60, 40, 20% dell’importo dell’abbonamento annuale.
Come di consueto, a ridosso della scadenza dei termini per rinnovare l’abbonamento, Federalberghi, direttamente o tramite le proprie associazioni territoriali, invia alle aziende il certificato associativo, necessario per ottenere le riduzioni previste CHE DEV’ ESSERE TIMBRATO E FIRMATO DALLA FEDERALBERGHI DELLA PROVINCIA DI TERAMO PRIMA DI ESSERE PRESENTATO ALLA SIAE.
Le aziende che non ricevessero i certificati in tempo utile per effettuare gli abbonamenti potranno ottenere una copia rivolgendosi alle associazioni di appartenenza.
Le aziende riceveranno inoltre dalla SIAE un avviso di pagamento con allegato il MAV bancario da utilizzare presso qualsiasi banca, elaborato sulla base di dati già in suo possesso. Tale sistema non esclude la possibilità di continuare ad avvalersi per il pagamento degli sportelli SIAE, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni ed in caso di nuovi abbonamenti.
Il pagamento tramite MAV, inoltre, non esclude l’obbligo di munirsi del certificato di Federalberghi TIMBRATO E FIRMATO, che dovrà essere conservato in azienda e trasmesso in copia all’ufficio territoriale della SIAE, anche in formato digitale o via fax.
Si ricorda nuovamente che il mancato rispetto dei termini tassativamente previsti per effettuare gli abbonamenti comporta la perdita delle riduzioni sui compensi dovuti.
A partire dal 1° dicembre 2024, inoltre, la SIAE ha introdotto delle nuove clausole negoziali volte a sanzionare l’inadempimento costituito dall’utilizzazione del repertorio amministrato senza la preventiva richiesta di licenza, c.d. utilizzazioni abusive (cfr. nostra circolare n. 310 del 2024).
Per ogni utilizzazione abusiva constatata sono dovuti i seguenti importi:
– come penale, il 30% dell’importo dovuto per diritto d’autore;
– per le spese di istruttoria, un importo fisso di € 75,00 (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito.
Sono previste delle riduzioni applicabili solo in caso di constatazione di prima attività abusiva nell’arco di 365 giorni a condizione che il pagamento dell’importo complessivo dovuto sia eseguito entro i seguenti termini:
– come penale, riduzione dal 30 al 15% in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo; riduzione dal 30 al 20 per cento in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 30 giorni dalla data del controllo;
– per le spese di istruttoria, riduzione da € 75,00 a € 30,00 in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo; riduzione da € 75,00 a € 50,00 entro 30 giorni dalla data del controllo.
musica d’ambiente in alberghi, residence e casealbergo
I compensi in abbonamento annuale per musica d’ambiente dovuti da alberghi, residence e casealbergo sono calcolati sulla base di alcuni criteri, quali la classifica della struttura ricettiva, il tipo di apparecchio e le modalità di utilizzo, distinguendo l’utilizzo di apparecchi in ambienti comuni dall’utilizzo di apparecchi all’interno delle camere dei clienti.
I residence e le casealbergo, se privi di classificazione a stelle, sono parificati alla categoria 2 stelle.
Oltre allo sconto generale pari al 27%, sono applicabili le seguenti riduzioni:
- sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere dei clienti;
- ulteriore sconto del 10% sugli apparecchi installati nelle camere, se almeno il 90% delle camere sono fornite di apparecchi, oppure sconto del 5% se almeno il 50% delle camere sono fornite di apparecchi.
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo in ambiente comune (ad esempio 2 cd, 2 tv, eccetera), la tariffa base è ridotta del 10% per il secondo apparecchio e del 20% per gli apparecchi successivi.
Per l’utilizzo di TV superiori a 40’ negli ambienti comuni, il compenso è maggiorato del 100%. Tale maggiorazione non è applicabile nel caso di TV superiori a 40’ installate nelle camere dei clienti.
Per ciascun altoparlante staccato si applica il 10% del compenso base dell’apparecchio cui è collegato.
Il compenso dovuto per gli strumenti od apparecchi installati nelle camere dei clienti è così determinato:
- 7% del compenso base previsto per lo specifico strumento o apparecchio, per ciascuno dei primi 10 apparecchi installati nelle camere dei clienti;
- 3% per ciascuno degli apparecchi dall’11° al 50°;
- 2% per ciascuno degli apparecchi dal 51° al 250°;
- 0,5% per ciascuno degli apparecchi successivi al 250°.
Qualora nelle camere sia installato più di un apparecchio, il compenso percentuale di cui sopra sarà calcolato esclusivamente sulla base del compenso base di importo superiore.
Nel caso in cui gli apparecchi televisivi siano installati unicamente nelle camere dei clienti (e non, quindi, negli ambienti comuni), per il primo di tali apparecchi dovrà essere corrisposto l’abbonamento nella misura base.
musica d’ambiente in affittacamere, bed & breakfast e locazioni brevi
Per la diffusione di musica d’ambiente negli affittacamere, bed & breakfast e locazioni brevi con disponibilità non superiore a 6 camere, il compenso per diritto d’autore è corrisposto tramite un abbonamento annuale calcolato in cifra fissa sulla base della tipologia di apparecchi, ma indipendentemente dal loro numero, scontato del 27% per gli associati a Federalberghi.
musica d’ambiente in agriturismo
Per la diffusione di musica d’ambiente negli agriturismo, il compenso per diritto d’autore è corrisposto tramite un abbonamento annuale, scontato del 27% per gli associati a Federalberghi, calcolato secondo i seguenti criteri:
- numero di posti letto;
- ubicazione degli apparecchi (luoghi comuni e/o camere dei clienti);
- tipo e numero di apparecchi utilizzati.
Per gli apparecchi nei luoghi comuni, il compenso si differenzia in base al tipo di apparecchio e in base alla capacità ricettiva (fino a 30 posti letto o oltre 30 posti letto).
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo nei luoghi comuni (ad esempio: 2 radio, 2 cd, 2 tv, eccetera) il compenso base è ridotto del 10% per il secondo apparecchio e del 20% per gli apparecchi successivi.
Per l’utilizzo di TV superiori a 40’ negli ambienti comuni, il compenso è maggiorato del 100%. Tale maggiorazione non è applicabile nel caso di TV superiori a 40’ installate nelle camere dei clienti.
Il compenso dovuto per gli strumenti od apparecchi installati nelle camere dei clienti è così determinato:
- 10% del compenso base previsto per lo specifico strumento o apparecchio, per ciascuno dei primi 10 apparecchi installati nelle camere;
- 5% per ciascuno degli apparecchi oltre il 10°.
Qualora nelle camere sia installato più di un apparecchio il compenso percentuale di cui sopra è calcolato esclusivamente sulla base del compenso base di importo superiore.
Nel caso in cui gli apparecchi televisivi siano installati unicamente nelle camere dei clienti (e non, quindi, negli ambienti comuni), per il primo di tali apparecchi dovrà essere corrisposto l’abbonamento nella misura base.