D.M. 2 Settembre 2021 – Nuova normativa sulla gestione e formazione antincendio
Gentile associato,
il 4 OTTOBRE 2022 è entrata in vigore la Nuova Normativa sulla gestione e formazione Antincendio che prevede:
1. Redazione di un Piano di Emergenza della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro se sussistono une delle seguenti casistiche:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (allegato I del DPR 151/2011), quali ad esempio:
– alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto,
– attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.,
– discoteche e sale da ballo con oltre 100 persone,
– depositi di materiale combustibile,
– palestre,
– parcheggi,
– officine meccaniche e di saldatura;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (quali ad esempio bar, ristoranti, attività commerciali), indipendentemente dal numero di lavoratori.
2. Idoneità Tecnica al servizio antincendio (art.5 comma 2) per le seguenti attività:
a. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b. fabbriche e depositi di esplosivi;
c. centrali termoelettriche;
d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e. impianti e laboratori nucleari;
f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m. uffici con oltre 500 persone presenti;
n. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
Pertanto tutti coloro la cui attività rientra nell’elenco di cui sopra DOVRANNO svolgere il corso di formazione RM (rischio medio) e RA (rischio alto) e successivo accertamento dell’idoneità Tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Ogni struttura dovrà formare un numero adeguato di addetti al fine di garantire la presenza di uno stesso, per l’intera apertura dell’attività.
Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.
I Ns uffici restano a vs completa disposizione per chiarimenti e assistenza.