Home Restaurant – Sentenza n. 492/2024 Tribunale di Pisa
Lo scorso 8 aprile è stata pubblicata la sentenza n. 492/2024 di secondo grado del Tribunale di Pisa (allegato 1) le cui statuizioni sono perfettamente in linea con l’orientamento della Federazione in ordine al tema degli Home Restaurant,secondo cui tali esercizi sono attività di somministrazione di alimenti e bevande e, per garantire un corretto funzionamento del mercato e la sicurezza dei consumatori, soggiacciono al medesimo trattamento normativo (sul posizionamento della Federazione si vedano le circolari Fipe richiamate nella sezione in calce – circolari correlate). La vicenda nasceva dall’ordinanza di ingiunzione che il Comune di Montopoli in Valdarno aveva adottato nei confronti di un Home Restaurant per aver esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza della necessaria SCIA e, quindi, in violazione dell’art. 43 della L. R. Toscana n. 28/2005 (tale legge risulta oggi abrogata ma – in attuazione dell’art. 64, comma 1, del D.Lgs n. 59/2010 – il medesimo obbligo è altresì previsto a legislazione vigente dall’art. 50 della L. R. Toscana n. 62/2018). A seguito del ricorso in opposizione promosso dal titolare dell’attività avverso tale ordinanza di ingiunzione, il Giudice di Pace di San Miniato con sentenza n. 139/2019 aveva annullato la sanzione comminata dal Comune, affermando che non era stata raggiunta prova del carattere pubblico dell’attività e, quindi, non poteva trovare applicazione l’obbligo di SCIA. La Federazione con i comunicati stampa del 15.01.2020 e del 23.01.2020 aveva espresso forti critiche al riguardo e commentato positivamente la decisione del Comune di Montopoli in Valdarno di ricorrere in appello. Con la sentenza del Tribunale di Pisa, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata confermata la correttezza dell’operato del Comune di Montopoli e ribadita la necessità di SCIA anche per chi svolge dietro corrispettivo l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in privata dimora. Risulta interessante che l’autorità giudicante riconosce un rapporto di genus a species: sebbene l’attività di Home Restaurant presenti difformità quantitative (offerta saltuaria, rivolta a un minor numero di persone) rispetto al genus ristorazione, i profili caratterizzanti della prima (offerta al pubblico, pagamento di un corrispettivo, ecc.) sono tipici dell’attività di somministrazione e, quindi, sono idonei a consentirne l’assimilazione dal punto di vista normativo. Nel caso di specie, in particolare, l’attività era stata ampiamente Con sentenza n. 492/2024 il Tribunale di Pisa ha confermato che i profili caratterizzanti gli Home Restaurant sono tipici dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente applicabilità dei medesimi obblighi normativi e, nella fattispecie, la SCIA per l’avvio dell’attività. pubblicizzata sui social network e l’offerta, così come l’accesso al servizio, erano rivolti a un pubblico indistinto, esattamente come un pubblico esercizio. In sintesi, considerato che la normativa (regionale e nazionale) qualifica la somministrazione come vendita per il consumo sul posto “che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico” (art. 1, Legge n. 287/1991) essa è idonea a includere anche l’esercizio di Home Restaurant. Giova ricordare che anche il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul tema in argomento (Sent. n. 02437/2023) affermando espressamente che l’attività di Home Restaurant – nel caso di specie consistente nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all’interno di un immobile privato e svolto nell’interesse dei soci di un’azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali – rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 1 della Legge n. 287/1991 (circolare Fipe n. 168/2023).