Verifica strumenti metrici
D.M. 21 Aprile 2017 n. 93
Chi esegue la verifica
La verifica periodica può essere eseguita solo dagli Organismi riconosciuti idonei ai sensi del nuovo Regolamento, mentre alle Camere di Commercio rimarranno le competenze in merito di Sorveglianza.
Obblighi dei titolari degli strumenti
I titolari degli strumenti metrici devono:
- comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell’elenco dei titolari; per tale comunicazione viene di norma utilizzato un modulo rilasciato dal rivenditore/installatore dello strumento; per la CCIAA di Padova è possibile utilizzare il presente modulopredisposto dall’Ufficio Metrico.
- mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica
- almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
- entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Il Regolamento per la verifica periodica
Dal 18 settembre 2017 è in vigore il dm 93 del 21 aprile 2017 Regolamento verifica periodica, (d’ora in poi Regolamento) che va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.
Il Regolamento si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
Esempi di strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:
- strumenti per pesare
- distributori di carburanti
- misuratori per gas, acqua, energia elettrica e calore
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico per preconfezionati (ad es. di alimenti)
Libretto metrologico di uno strumento di misura
Il Regolamento introduce il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.
Tale libretto sarà rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall’organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento. Lo stesso vale per gli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Periodicità verifica strumenti metrici
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nella tabella sottostante, che decorrono
- per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell’ultima verifica;
- per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
Categoria | Periodicità della verifica |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance, pese) | 3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico | Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di
peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (compresi i complessi di misura per carburanti) | 2 anni |
Misuratori massici di gas metano per autotrazione | 2 anni |
Misure di capacità | 4 anni |
Pesi | 4 anni |
Contatori dell’acqua | Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni |
Contatori del gas
(con portata massima superiore a 10 m3/h) |
A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume | Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
Contatori di energia elettrica attiva | Elettromeccanici: 18 anni
Statici: – bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni – media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni |
Contatori di calore | portata Qp fino a 3 m³/h
– con sensore di flusso meccanico: 6 anni – con sensore di flusso statico: 9 anni portata Qp superiore a 3 m³/h – con sensore di flusso meccanico: 5 anni – con sensore di flusso statico: 8 anni |
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati | 3 anni |
NB: Per i Tassametri e gli Analizzatori di gas di scarico il termine di scadenza per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all’individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica.
Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta rispetto a quanto previsto nella legislazione precedente, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.
Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal nuovo Regolamento, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.
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